Nelle ultime settimane, il Ministero della Salute ha manifestato un’attenzione particolare nei confronti del tema dei limiti di THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti e negli integratori.

Si tratta nello specifico di prodotti alimentari derivati da canapa. Il più recente riferimento in merito è una bozza di decreto, firmata dal dicastero della Salute lo scorso 29 agosto e indirizzata a diverse associazioni attive nella promozione della canapa legale. L’obiettivo principale? La determinazione, già ricordata, dei limiti di THC negli alimenti.

Quali sono i valori presi in considerazione? La suddetta bozza di decreto stabilisce che i prodotti alimentari a base di canapa – p.e. olio, semi e farine – non debbano praticamente contenere THC. Il quadro in questione, però, collide con quanto previsto dalla legge 242/2016, testo normativo che si propone di tutelare i coltivatori di canapa industriale dando delle indicazioni precise in merito alla percentuale di THC legale.

Qualora la suddetta bozza dovesse essere concretizzata in un decreto vero e proprio, molte associazioni e altrettanti produttori dovrebbero ridurre notevolmente la propria attività, diventata importante per molti cluster di mercato. Per fare un esempio al proposito, è bene ricordare che la farina a base di semi di canapa è considerata uno dei prodotti di punta per la cucina gluten free.

Nei giorni successivi all’invio della bozza alle associazioni, non si sono fatte attendere le risposte. Tra queste spicca senza dubbio quella di Assocanapa, che ha mandato una lettera di replica ufficiale. Cosa chiede? Prima di tutto che alle associazioni siano dati 60 giorni e non 6 come previsto dal testo per presentare delle controproposte.

Viene inoltre richiesto di conoscere i contenuti del parere fornito lo scorso 18 maggio dall’Istituto Superiore di Sanità, un pronunciamento cardine che ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare i contenuti della bozza di decreto.

Nel testo in questione, come già detto, vengono stabiliti i limiti di THC in diversi alimenti a base di canapa. Tra questi è possibile ricordare i semi di canapa, anche triturati, per i quali il limite legale di tetraidrocannabinolo proposto è pari a 2 mg per chilo. La stessa dose riguarda gli integratori alimentari a base di canapa.

Nel caso dell’olio ottenuto dai semi di canapa, invece, la bozza di decreto prevede un limite di THC pari a 5 mg per chilo.

Per quel che concerne la situazione di alimenti diversi da quelli sopra elencati, il riferimento legale primario è l’articolo 2 del regolamento CE del 1881/2006 e le sue successive modifiche.

Questo testo normativo stabilisce “i tenori massimi di alcuni contaminati nei prodotti alimentari”. Da tenere in considerazione, oltre all’articolo appena citato, è il 2 (paragrafo 3 per la precisione) del regolamento CEE n° 315/93.

Il nodo dei limiti di THC negli alimenti è tornato sotto gli occhi dei media da poco, ma è da anni al centro dell’attenzione internazionale.

Nel 2015, per far fronte al vuoto normativo in merito, l’EIHA (European Industrial Hemp Association) ha dato incarico al Nova Institute di effettuare uno studio con il fine di proporre alla Commissione Europea dei valori aventi un fondamento scientifico e, soprattutto, in grado di tutelare sia il consumatore finale, sia le aziende produttrici di prodotti alimentari a base di canapa.

La presidente di Assocanapa, Margherita Baravalle, scrive sul sito web dell’associazione: “Per evitare che nel silenzio di tutti i destinatari della bozza fosse fatta una frittata difficilmente rimediabile, abbiamo dovuto mettere le mani avanti con una lettera che abbiamo mandato anche al Capo del Governo, ai Ministri più direttamente interessati, ai Presidenti delle regioni e delle province autonome e agli onorevoli componenti della Commissione Agricoltura della Camera“.

Ed ecco il testo della lettera inviata dall’associazione:

La presente in risposta alla lettera di codesto Ufficio pervenuta via PEC in data 28/8/2017 con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni entro il 4/9/2017.

Premesso:
– che questa organizzazione a fine 2015 è uscita dai Regular Members della EIHA (European Industries Hemp Association) perché nella proposta sui limiti di THC negli alimenti presentata a Bruxelles in attesa del deposito della proposta dell’EFSA non erano state tenute in conto se non marginalmente le osservazioni che per tutelare i produttori italiani avevamo presentato per la discussione, osservazioni supportate da molta cautela e semplice logica;
– che è notorio che i pareri dell’EFSA citati nella bozza di D.M. pervenuta sono basati su pochi dati svizzeri risalenti all’epoca in cui in quel paese si coltivava cannabis ad alto tenore di THC ed era invalsa la pratica di utilizzare il verde come alimento per i bovini;
– che questa organizzazione ha ripetutamente evidenziato negli anni e particolarmente negli ultimi due anni e cioè da quando è partito l’iter del disegno di legge approdato alla L. 242/2016, la necessità di aprire la discussione sui limiti di THC negli alimenti, consapevole delle problematiche che si pongono non solo nella determinazione di tali limiti ma anche nella pratica attuazione di un simile provvedimento, che non può essere lasciata al “fai da te” delle ASL prive di risorse umane e strumentali per poter avere/dare certezze;
– che non abbiamo mai ricevuto risposte formali alle nostre pur specifiche richieste ma nei contatti telefonici e in alcuni scambi di lettere su altre questioni ci siamo sentiti/visti rispondere che si sarebbe discusso dell’argomento dopo l’entrata in vigore della legge;
– che la discussione della materia tra organi tecnici dei ministeri interessati e rappresentanza dei produttori non ha finora avuto luogo;
– che negli ultimi anni in Italia decine e forse centinaia di piccole imprese hanno prodotto non solo semilavorati ma una moltitudine di veri e propri pregevoli alimenti e bevande a base di seme di canapa e suoi derivati, talvolta aromatizzati in analogia a quanto avviene in Europa almeno da oltre un decennio, con infiorescenze/foglie di canapa industriale, e senza, a quanto ci risulta, che in Italia si siano riscontrati inconvenienti dovuti alla presenza di cannabinoidi;
– omissis
– che la proposta pervenuta, formulata sulla base di elementi di cui non siamo in possesso, è asseritamente ispirata ad un principio di precauzione che ci risulta incomprensibile alla luce delle conoscenze scientifiche e della legge 242/2016 la quale postula per le varietà di canapa iscritte nel Catalogo Europeo delle Piante Agricole non l’approccio riservato alla droga ma bensì l’approccio comunemente dovuto agli alimentari;

Considerati i tempi necessari per formulare osservazioni ponderate dopo l’acquisizione e valutazione degli elementi che ci mancano;

Considerato che il termine stabilito dall’articolo 5 della legge 242/2016 non è un termine perentorio essendo noto che termini analoghi stabiliti per legge risultano non rispettati dopo decenni…omissis
Evidenziato che la proposta pervenuta non sembra in generale coerente con le statuizioni della legge 242/2016 che finalizzano il sostegno dello stato all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori. E neppure sembra coerente con gli intendimenti manifestati dal Governo in occasione del Tavolo Tecnico che si è svolto presso il Ministero delle Politiche Agricole in data 28/2/2017, nel quale è stata in sostanza asserita la volontà di puntare su filiere integrate aventi come fulcro proprio l’alimentare e l’edilizia;

con la presente si richiede di voler cortesemente:
– omissis
– assegnare per la presentazione di osservazioni un termine congruo, indicato in almeno 60 giorni da quando avremo a disposizione la documentazione che ci occorre
– far pervenire a questa organizzazione e agli altri interessati il parere dell’Istituto Superiore di Sanità in data 18/5/2017, i verbali degli incontri che in merito si sono svolti presso la Commissione Europea e il parere del Gruppo di lavoro per gli obiettivi di cui all’art.5 della legge 2/12/2016 n.242.

Stante l’urgenza si evidenzia nel contempo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Politiche Agricole, al Ministro della Salute, al Presidente ed ai componenti della Conferenza Stato Regioni l’opportunità di non accodarsi a proposte fatte circolare a Bruxelles a favore dei produttori agricoli del Nord Europa e da ultimo di alcuni soggetti economici che sono passati dalla commercializzazione di semilavorati alimentari della granella di canapa al mercato degli estratti e del  CBD e questo mentre, anche dai consumatori dei paesi del Nord Europa arriva una forte richiesta di prodotto alimentare italiano contenente canapa, a nostro avviso oggi unico al mondo ad essere degno di tale nome.